Contributi di competenza dell'area Oli e Grassi

A seguito delle numerose richieste pervenuteci da parte dei nostri associati con riferimento ai contributi di competenza dell'area Oli e Grassi di cui all'art.4 c.4 del DM (MiSE) 1° Aprile 2011 per l'anno 2019, vogliamo comunicare quanto segue.

AssoFrantoi rende noto che durante la riunione del 21 Novembre 2018 di ISSI è stata richiesta l'abolizione di tale contribuzione forfettaria per le imprese che svolgono attività di frantoio stagionale.
 
Nata col nome di "Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi" nel 1904 presso il politecnico di Milano, dal 2009 diventa ente pubblico e suoi compiti e attribuzioni sono passati alla Camera di commercio di Milano. Dal 2011 confluisce all'interno di ISSI (Innovhub Stazioni Sperimentali per l'industria).
Fin dalla sua trasformazione in ente pubblico, è stata richiesto un contributo forfettario anche alle imprese che svolgessero attività di frantoio stagionale.
 
AssoFrantoi, da sempre contraria a questa contribuzione e accoglie con favore il parere preventivo e vincolante del comitato ISSI che anticipa il dispositivo di un decreto MiSE.
 

Articolo di riferimento: 
"Art. 4
 
1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 7, comma 20, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contributi obbligatori a carico
delle imprese che esercitano le attivita' produttive nei settori di
competenza e i commerci di importazione corrispondenti di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, confluiscono nei bilanci
delle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2 dalle
Camere di commercio interessate all'esercizio delle funzioni delle
soppresse Stazioni sperimentali per l'industria.
 
2. Sono fatti salvi i contributi obbligatori riscossi dalle Camere
di commercio, o da loro Aziende speciali, sino al momento di
costituzione delle organizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
 
3. Parimenti confluiscono nei medesimi bilanci anche i proventi
derivanti dalle attivita' di ricerca eventualmente svolta nonche'
quelli derivanti da convenzioni ed accordi di  programma  con
amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati, le rendite di
patrimonio, i lasciti e le donazioni ed ogni eventuale altra entrata.
Tutti i rapporti giuridici di cui erano titolari le Stazioni
sperimentali per l'industria soppresse proseguono in capo al soggetto
costituito ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente decreto.
 
4. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al
comma 1 del presente articolo, definiti e proposti dagli organi di
direzione dalle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma
2, sono deliberati annualmente con decreto dal Ministero per lo
sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, nel rispetto dei principi
di equità' e proporzionalità', efficienza e sostenibilità', previa
individuazione delle imprese tenute al versamento da parte delle
organizzazioni di cui all'art. 1 comma 2.
 
5. Il patrimonio degli enti soppressi, cosi' come rilevato dai
documenti contabili redatti alla data del 31 maggio 2010, viene
iscritto nei bilanci dalle organizzazioni costituite ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, che ne dispongono a pieno titolo. Sono fatti
salvi gli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali nonché'
le modalità' di registrazione contabile del patrimonio e dei beni
delle Stazioni sperimentali per l'industria soppresse, adottati dalle
Camere di commercio destinatarie, sino al termine di cui al comma 1
dell'art. 1 del presente decreto.
 
6. Le organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono
tenute ad esercitare le funzioni  loro  attribuite  garantendo
l'equilibrio di bilancio."