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Approvato il decreto legge a sostegno delle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi e da Xylella

Riportiamo gli articoli che riguardano in modo diretto il settore olivicolo:
 

Articolo 6. Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018

Si afferma che le aziende agricole della suddetta Regione che hanno subito danni a causa delle gelate eccezionali e che non hanno sottoscritto polizze assicurative possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del d.lgs n.102 del 2004. Tali interventi sono, a promemoria e molto sinteticamente: contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria (contributo che sale al 90% nelle zone svantaggiate), prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al tasso agevolato individuato nel decreto, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali (Vedi Decreto allegato DLgs_SR_FSN_consolidato)

La Regione Puglia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Articolo 7. Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario

Questo articolo aggiunge l’art.4-bis al decreto legge 5 maggio 2015, n.51, riconoscendo 5 milioni di € per il 2019, come contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. Tale contributo verrà emesso in maniera uguale per ogni singolo produttore e rispettando i criteri del “de minimis”.

 

Articolo 8. Norme per il contrasto alla Xylella fastidiosa e di altre fitopatie

Al decreto lgs.n.214 del 19 agosto 2005, dopo l’articolo 18 è inserito il 18 bis, che prevede la possibilità di attuare le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti dei criteri stabiliti dall’art.6 comma 2 bis della decisione di esecuzione UE 2015/789 del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Quindi le piante monumentali presenti nelle zone di cui all’Art.6 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell’infezione. Il proprietario, conduttore o detentore dei terreni sui quali insistono piante infettate che non ne danno informazione tempestiva, creano intralcio alle azioni del servizio fitosanitario, omettono l’esecuzione dell’estirpazione incorrono in sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare dai 516 ai 30.000€.